Associazione di Promozione Sociale

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L’ Associazione di Promozione Sociale (APS) è una particolare categoria di ente del terzo settore (ETS) costituita in forma associativa o meno, che si occupa di attività di interesse generale a favore dei propri associati ed utilizzando in modo prevalente i volontari associati.

Le Associazioni di Promozione Sociale tranne alcune esclusioni devono far riferimento alla normativa per gli ETS

Per quanto riguarda la base associativa, le associazioni di promozione sociale devono essere formate da un minimo di 7 persone o di tre APS e queste norme se dovessero venire meno devono essere ripristinate nel giro di un anno, pena la cancellazione dal Registro unico nazionale del terzo settore  (Runts).

Sono escluse dall’acquisizione della qualifica di APS i circoli privati che

  • prevedono limitazioni di tipo discriminatorio (economico o altro) per l’ammissione di nuovi soci;
  • prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa;
  • collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Le Associazioni di Promozione Sociale possono svolgere queste attività:

  • attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente (e caratterizzante);
  • attività diverse in via accessoria e non prevalente;
  • raccolta fondi per le attività di interesse generale;

Raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente   a fini di sovvenzione

  • gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare.
  • somministrazione di alimenti e bevande anche a fronte di pagamento di corrispettivi.
  • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

ma anche altre atttività di carattere commerciale.

Le Associazioni di Promozione Sociale devono svolgere le proprie attività prevalentemente con i propri soci che non devono essere retribuiti.

Possono utilizzare lavoratori retribuiti in limitatissimi casi e non possono mai essere più del 50% dei soci volontari.

Le Associazioni di Promozione Sociale hanno la qualifica di creditori privilegiati nei confronti dei beni mobili dei loro  debitori.

La Pubblica Amministrazione  può sottoscrivere  con le APS purchè iscritte nel registro unico nazionale da almeno 6 mesi,convenzioni per lo svolgimento in favore di terzi di  servizi di utilità generale, se più favorevoli rispetto al mercato.

Per queste  è consentito solo il rimborso delle spese documentate.

Ai suddetti  crediti si applicano le facilitazioni creditizie e fidejussorie previste per le cooperative.

OBBLIGHI E DIVIETI

Lo Statuto delle Associazioni di Promozione Sociale  deve espressamente contenere questa indicazione o la sigla APS che, se usata illegittimamente, prevede pene pecuniarie rilevanti.

Una Associazione di Promozione Sociale, per essere considerata tale deve essere iscritta al Registro Nazionale (Runts) che può essere richiesta semplicemente con una delibera assembleare che ne modifichi lo statuto; questi  ha la possibilità, una volta verificato il possesso o meno dei requisiti previsti, di confermare o negare l’iscrizione.

Tutti gli organi di una APS devono essere ricoperti dai soci che non  possono essere retribuiti oltre al rimborso delle spese reali.

Circa il regime fiscale tutte le Associazioni del terzo settore godono di notevoli agevolazioni  tra le quali l’esenzione dall’imposta di registro e la scelta del regime forfettario.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”art. 4, 17, 18, 32-34, 46, 56, 61-66, 67,68, 72, 73, 74, 78, 83, 84, 86, 89, 101

Nota direttoriale del 29 dicembre 2017 del Ministero del lavoro “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”

Nota direttoriale del 28 dicembre 2018 del Ministero del lavoro “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”

Nota direttoriale del 28 maggio 2019 del Ministero del Lavoro “Costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi. Nota direttoriale”.

ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

Entrata in vigore della normativa 3 agosto 2017

La normativa fiscale dopo approvazione Commissione Europea.

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