Assegno Unico 2021 – requisiti, nucleo familiare e ammontare previsto

 

Messaggio n. 2371

OGGETTO: Attuazione della misura “Assegno temporaneo per i figli minori” introdotta dal decreto-legge n. 79/2021 (G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021)

Premessa

In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante “Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, all’articolo 1, ha introdotto per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori” (di seguito, Assegno temporaneo), con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

1. Requisiti previsti

L’Assegno temporaneo è erogato dall’Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

1)    essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; 


2)    essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 


3)    essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del 
diciottesimo anno d’età; 


4)    essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere 
titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata 
almeno semestrale; 


5)    essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso 
di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021. 


2. Misura dell’Assegno temporaneo

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

3. Presentazione delle domande

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

4. Compatibilità dell’Assegno temporaneo

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Nelle more dell'attuazione della legge n. 46/2021, sono inoltre compatibili con l’Assegno temporaneo le seguenti misure:

  1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 

  2. assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

  3. premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

  4. fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

  5. detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 


6. assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto- legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, per il quale si confermano le disposizioni vigenti.

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Per gli ulteriori aspetti di dettaglio riguardanti l’Assegno temporaneo, si rinvia ad apposita circolare di prossima pubblicazione.

 

Come definire il nucleo familiare 2021?

 

Il  nucleo familiare  è  comunemente considerato un sinonimo di “famiglia” e indica un insieme di persone che condividono  il domicilio o la residenza  solitamente legate da vincoli affettivi o di parentela e che condividono le risorse economiche.

Questa visione non è sempre  esatta dal punto di vista del diritto civile e infatti il concetto di nucleo familiare puo avere significati diversi a seconda della legge che si applica. Per questo si usa dire nucleo familiare ai fini ISEE o ai fini dell’assegno familiare.  I componenti possono essere diversi e tali  differenze  sono molto rilevanti nella pratica.

 

Nucleo familiare  e Stato  di famiglia 

Il nucleo familiare  può non  corrispondere alla famiglia anagrafica , che  è l’insieme di persone che convivono, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o affettivo. Nello “Stato di famiglia” il certificato  rilasciato dall’Anagrafe  del Comune, compaiono i componenti della famiglia anagrafica.

Se non esiste nessuno dei vincoli sopra elencati  ad esempio nel caso di coinquilini per motivi di lavoro che  condividono le spese di affitto,  i soggetti possono avere  diversi  stati di famiglia  che fanno capo  allo stesso indirizzo. E’ necessario dichiararlo al proprio Comune .

Di norma, i soggetti che  rientrano nel nucleo familiare sono 

  • le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico (art. 3 c. 1 DPCM 159/2013);
  • il coniuge non legalmente separato, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza (art. 3 c. 2 DPCM 159/2013);
  • i figli minori d’età (rientrano nel nucleo del genitore con cui convivono; art. 3 c. 4 DPCM cit.);
  • i figli maggiori d’età, anche non conviventi, se sono a carico, non coniugati e senza prole (art. 3 c. 5 DPCM cit.);
  • le persone  che ricevono assegni alimentari, non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, dalla persona di cui sono a carico.

Sul concetto di  familiari a carico  vale la pena ricordare che 

  • Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 
  • Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

 

Il nucleo familiare  ai fini Isee

 

L’articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013 (Riforma ISEE) fissa la regola generale secondo la quale il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica  di tutela, di adozione o affettivo, ndr) alla data di presentazione della DSU.

Nucleo familiare: le regole sui coniugi 

  • I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se a carico IRPEF di altre persone, fanno sempre parte dello  stesso nucleo familiare in quanto nei loro confronti si applica esclusivamente il criterio anagrafico.
  • I coniugi che hanno residenze diverse fanno parte del medesimo nucleo familiare ma devono scegliere di comune accordo a quale dei due stati di famiglia bisogna fare riferimento, ossia qual è la residenza familiare.
  • Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente, si applicano anche alle parti dell’unione civile tra   persone dello stesso sesso.
  •  il coniuge residente all’estero è attratto nel nucleo familiare del coniuge residente in Italia  solo se iscritto all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE).

Figli minorenni e minori affidati

  • Il figlio minore di anni 18 fa sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive, anche se a  carico IRPEF di altre persone (ad esempio dell’altro genitore).
  • Nel caso in cui il figlio minorenne non sia residente con nessuno dei due genitori ma, ad esempio, con i nonni,l’INPS, nella FAQ 31 del 6/9/2016, ha precisato che se la famiglia anagrafica è composta esclusivamente  dai nonni con la presenza di nipoti minorenni, in  assenza di provvedimento di affido i minori sono attratti nel nucleo familiare dei genitori 
  •  il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso una comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
  • Nel caso di figlio minorenne coniugato si applicano le regole dei coniugi 

 

Figli maggiorenni conviventi e non conviventi

  • fanno parte del nucleo familiare del genitore i figli maggiorenni che convivono , oppure  anche se non conviventi con i genitori, ma  a loro carico ai fini  IRPEF  non conoiugati e senza  figli.
  • Il figlio maggiorenne coniugato e/o con figli, infatti, anche se a carico IRPEF di altre persone, fa nucleo a sé,
  • Naturalmente il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e non risultante a loro carico fa nucleo a sé.

 

Caso particolare Nucleo ristretto 

Il nucleo ristretto del modello ISEE è determinato dai seguenti componenti del nucleo familiare:

  1. beneficiario della prestazione richiesta;
  2. eventuale coniuge;
  3. eventuali figli minorenni (il minore in affidamento preadottivo si considera equiparato al figlio minorenne dell’affidatario);
  4. eventuali figli maggiorenni solo se a carico ai fini IRPEF e se non coniugati e/o senza figli.

Il reddito da prendere in considerazione per determinare se il figlio maggiorenne sia a carico o meno dei genitori è quello relativo all’anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU.

 

Le novità della legge sul reddito di Cittadinanza:

A partire  dal 29 gennaio 2019, ai fini del reddito di cittadinanza e delle altre prestazioni agevolate:

  1. i coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche a seguito di separazione o divorzio, se continuino a risiedere nella stessa abitazione. 
  2. il figlio maggiorenne che non abita con i genitori fa ugualmente parte del nucleo familiare se di età inferiore a 26 anni, è a loro carico a fini Irpef, non è coniugato e non ha prole.

 

 

 

Nucleo familiare   ai fini degli assegni familiari e ANF 

Secondo quanto chiarito dall’INPS, il nucleo familiare ai fini dell’attribuzione degli ANF (assegni per il nucleo familiare) è  composto, oltre che dal  richiedente lavoratore o titolare della pensione, da: 

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione (Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro);
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, ovvero di nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.

 

FONTE: www.fiscoetasse.it , www.inps.it

Comments are closed.