Il bonus sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo può essere richiesto anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Lo prevede il decreto Ristori (D.L. n. 137/2020). Pertanto, anche se solo per alcune attività maggiormente colpite dalle chiusure e limitazioni (quali discoteche e attività di ristorazione), la misura prevista dal decreto Rilancio per alleviare i costi sostenuti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (luglio per gli stagionali) da imprese e lavoratori autonomi che hanno subito un rilevante calo del fatturato a causa della crisi innescata dall’epidemia da Covid-19, si estende ulteriormente coprendo anche l’ultimo trimestre dell’anno.
Il credito d’imposta, nella formulazione precedente al decreto Ristori, spettava a:
– imprese individuali, S.n.c. e S.a.s., S.r.l, S.p.a., S.a.p.a. che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
– stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
– persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni;
– enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti, ma solo in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale;
– soggetti in regime forfetario e in regime di vantaggio e agli imprenditori e imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Per beneficiare dell’importo pieno del 60%, però, era necessario che questi soggetti avessero avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.
Erano comunque previste alcune eccezioni:
– per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO) il beneficio spettava indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019;
– per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, il credito d'imposta spettava in percentuale ridotta.
Ora, con la nuova norma si riscrivono tali regole: infatti, l’art. 8 del decreto Ristori stabilisce che il credito d’imposta spetta alle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta 2019.
Pertanto, viene meno il limite di 5 milioni di euro, ma si restringe il campo applicativo, potendo beneficiare del bonus solo le attività maggiormente colpite dalle ultime chiusure e restrizioni, quali le discoteche, le attività di ristorazione, giusto per citarne alcune.
Per il dettaglio si rimanda all’allegato 1 al D.L. n. 137/2020 .
La misura si applica anche agli enti non commerciali ed in particolare alle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che non svolgono attività di impresa ed in possesso di solo codice fiscale.
In prima battuta, da una lettura letterale del decreto Ristori, si tendeva ad escludere l’applicabilità della norma agli enti non commerciali svolgenti la sola attività istituzionale. Il dubbio sorgeva a causa della parola inserita nel testo “impresa” che tendeva ad escludere dal campo di applicazione tutti gli enti non profit svolgenti la sola attività istituzionale.
La misura prevede:
– un il credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone corrisposto;
– per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, la percentuale è pari al 30%.
– Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta 2019, le percentuali sono state ridotte, rispettivamente al 20% (contratti di locazioni) e al 10% (contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda).
Non si applica più il limite dei 5 milioni di euro così come previsto dal Decreto Ristori.
Resta, però, confermata l’altra condizione: ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Inoltre, vale ancora la regola secondo cui il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.
Credito di imposta per Enti Non Profit – approfondimenti:
Con il combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 8 del DL n.137/2020, che a sua volta richiama l’art. 28 del DL n. 34 /2020, il relativo comma 4 dispone: “Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.”
Viene così rinviato e disciplinato il credito d’imposta anche nel decreto Ristori.
Nel merito, l’art. 8, rubricato – Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – del Decreto-legge del 28/10/2020 n. 137 – Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, in vigore dal 29/10/2020, al comma 1 dispone: Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Importante dare una lettura del primo articolo combinato con quanto previsto nel successivo secondo comma che si riporta di seguito:
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Detto rinvio al comma 1, dell’art. 28 del DL 34 era in linea con l’attuale dettato normativo.
Infatti, così già veniva disposto:
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
Fondamentale, ai fini della presente, è il comma 4 dell’art. 28 del DL 34 /2020 che viene richiamato dallo stesso art. 8 del DL 137/2020 prevedono l’applicazione per quanto compatibili le disposizioni di cui all’art. 28 del DL 34, che al comma richiamato dispongono che: ”Il
credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.”
La stessa Agenzia delle Entrate ha precisato con la circolare 6 giugno 2020, n. 14/E, rientrano nel regime del credito di imposta gli enti non commerciali:
b) gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (relativamente al costo sostenuto per il ««canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non e»») abitativo destinati allo svolgimento dell’attività
istituzionale»»).
L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività.
Sono, inoltre, ricompresi nell’ambito di applicazione della fruizione del credito d’imposta in relazione ai canoni pagati gli «enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale».
Al riguardo, come precisato nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, si ritiene che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR.
In considerazione del combinato disposto dei commi 1 e 4,dell’art. 28 del DL 34/2020, i predetti soggetti possono fruire del menzionato credito d’imposta, anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.
Al riguardo, si ritiene che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del TUIR (cfr. circolare n. 9/E del 13 aprile 2020).
I predetti soggetti possono fruire del menzionato credito d'imposta, anche nelle ipotesi in cui l'ente svolga, oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tal caso, si ritiene che qualora tale ultima attività risulti di ammontare superiore al limite di 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, l'ente non potrà fruire del credito d'imposta.
Per gli enti non commerciali che svolgono solo, occasionalmente, attività commerciale e che, pertanto, non dispongono di partita IVA, il credito d'imposta va determinato sull'importo dell'affitto al lordo dell'IVA, in quanto in tale particolare ipotesi l'imposta rappresenta
per l'ente non commerciale un costo che incrementa il canone di affitto dovuto.
Il credito d'imposta, per tali soggetti è stabilito in misura percentuale nella misura del 60 per cento, commisurato al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo.
Come chiarito con la citata circolare n. 14/E del 2020, i predetti canoni devono essere relativi a un contratto di locazione, così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti, Capo VI (“Dalle locazioni”), del codice civile.