Il Decreto Sostegni bis prevede l'esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale fino al 31 dicembre 2022 per i giovani under 36. Per le vendite soggette ad IVA, viene invece riconosciuto un credito d'imposta di pari importo.
Pertanto, i giovani under 36 che acquistano la prima casa possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, mentre per le vendite soggette ad IVA, viene riconosciuto un credito d'imposta di pari importo.
Il credito d'imposta non può essere utilizzato per:
1 per pagare imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
2 per pagare l'Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
3 per compensare somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.
Relativamente ai i mutui per l'acquisto dell'abitazione principale la norma cancella l'imposta sostitutiva e le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.
Potranno beneficiare del bonus prima casa coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui è stipulato l'atto di acquisto di abitazioni o gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse.
La legge concede il beneficio ai «soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato» ovvero al soggetto che non abbia compiuto 36 anni nel giorno del contratto. Anche se una lettura testuale porta a ritenere che chi stipula nel 2021 deve compiere 36 anni dal 2022 in avanti e chi stipula nel 2022 li debba compiere dal 2023 in avanti. Così, se Tizio stipula in giugno 2021 e compie 36 anni nel dicembre 2021 non avrebbe l'agevolazione, mentre ce l'avrebbe chi stipula in dicembre 2021 e compie 36 anni nel gennaio 2022.
FONTE: ilsole24ore.com; fiscomania.com