Cessione d’azienda: aspetti fiscali

La plusvalenza realizzata dalla cessione a titolo oneroso di un’azienda rappresenta per il cedente un componente positivo di reddito ed è disciplinato ai sensi dell’art. 58 comma 1 del Tuir se si tratta di persona fisica o dall’art. 86 comma 2 del Tuir se si tratta di società di capitali.

Se il cedente è una persona fisica potrà optare per un regime di tassazione separata secondo le condizioni previste dall’art. 17 comma 1 del Tuir.

Ai fini fiscali la plusvalenza da cessione è determinata dalla differenza tra il prezzo realizzato al netto degli oneri accessori e il valore delle attività/passività opportunamente rettificati “pro rata temporis”.

Gli oneri accessori sono quelli strettamente legati alla vendita quali ad esempio l’imposta di registro del contratto, le spese notarili per la stesura dello stesso, le commissioni di intermediazione etc.

Se il cessionario è una società di capitali, la quale possedeva l’azienda ceduta da almeno 3 anni, ai fini Ires potrà :

·               scegliere di far concorrere integralmente la plusvalenza patrimoniale alla formazione del reddito dell’esercizio di competenza;

·               optare per la tassazione della plusvalenza in quote costanti in 5 anni; per rateizzare la tassazione della plusvalenza è necessario che la società presenti un reddito di impresa nel quale le quote della plusvalenza possano collocarsi.

L’opzione viene esercitata nella dichiarazione dei redditi Unico Sc relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate, compilando l’ apposito prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive”.

In tal caso occorre riportare la plusvalenza:

·               nel rigo RS 126 per l’importo complessivo;

·               nel rigo RS 127 per l’importo corrispondente alla quota annuale da tassare.

Contestualmente nel quadro Rf relativo alla determinazione del reddito di impresa avremo una:

·               variazione in aumento nel rigo RF7 per la quota annuale da tassare;

·               variazione in diminuzione nel rigo RF34 per l’intero importo della plusvalenza.

La plusvalenza non è imponibile ai fini Irap. Le cessioni d’azienda sono operazioni escluse dall’Iva ai sensi dell’art.2 comma 3 del D.p.r. 633/72 ma sono soggette a imposta di registro.

Per le persone fisiche si applicano le disposizioni dell’art. 58 comma 1 del Tuir che a sua volta rimanda alla possibilità di optare per un regime di tassazione separata delle plusvalenze secondo l’art. 17 comma 1 del Tuir.

Le persone fisiche che cedono aziende possedute da più di 5 anni e realizzano una plusvalenza, possono valutare la possibilità di tassarla in maniera separata, seguendo il metodo descritto dall’art. 21 comma 1 del Tuir cioè applicando all’ammontare conseguito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio precedente all’anno in cui la plusvalenza è stata realizzata.

Praticamente si dovrà calcolare il reddito netto medio degli ultimi due anni, applicare l’aliquota Irpef corrispondente e calcolare l’incidenza dell’imposta così calcolata sul reddito medio. Questa aliquota sarà quella applicata al reddito da plusvalenza.

La plusvalenza da cessione di azienda per le persone fisiche va indicata nel quadro RM del modello Unico Pf, “Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva” nella Sezione II.

Occorre quindi versare al momento della cessione un acconto d’imposta del 20% dell’imponibile a titolo di imposta sostitutiva e versare la differenza, se esiste, a seguito di un’apposita comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.


FONTE: informazionefiscale.it

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