Spesso in fase di conferimento di azienda sorge il dubbio circa l’eventuale plusvalenza derivante dall’ operazione in questione. Sulla rivista Italia oggi è stata pubblicata una risposta ad un quesito di un lettore che chiarisce un duplice dubbio, ovvero: 1) come effettuare il conferimento nel caso di azienda individuale in contabilità semplificata; 2) quando e come applicare il regime di neutralità fiscale.
Di seguito il testo….
Conferimento azienda individuale Il soggetto è titolare di una ditta artigiana da più tre anni ed è socio di una snc al 60%. Nel caso di conferimento dell’azienda individuale nella società si deve applicare la neutralità ai fini delle imposte dirette se il conferimento avviene ai valori contabili? La ditta individuale è in regime di contabilità semplificata. Risposta : Conferimento azienda individuale Il soggetto è titolare di una ditta artigiana da più tre anni ed è socio di una snc al 60%. Nel caso di conferimento dell’azienda individuale nella società si deve applicare la neutralità ai fini delle imposte dirette se il conferimento avviene ai valori contabili? La ditta individuale è in regime di contabilità semplificata. Il regime di neutralità a cui fa riferimento il cortese lettore è quello previsto dall’art. 3, comma 1, del dlgs 358/1997. Tale norma consente di effettuare le operazioni di conferimento senza far emergere plusvalenze imponibili nel caso in cui l’azienda conferita da un lato e le partecipazioni ricevute dal conferente dall’altro, siano iscritte all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda medesima. Il dubbio relativo all’applicabilità dell’agevolazione in esame nel caso in cui il soggetto conferente sia in contabilità semplificata è stato risolto positivamente dalla risoluzione ministeriale n. 33/E/1998/187768 del 26 febbraio 1999. La soluzione positiva si basa sul fatto che l’art. 3 in questione, nel fare riferimento alle ´scritture contabili’ sia del soggetto conferente sia di quello conferitario, non indica tuttavia il tipo di contabilità, ordinaria o meno, che deve adottare l’imprenditore per beneficiare dell’agevolazione stessa. I singoli valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività che compongono il patrimonio di un’azienda, e rilevanti ai fini della agevolazione, possono quindi essere rilevati, anche per i soggetti in contabilità semplificata, oltre che dalle scritture contabili obbligatorie, anche eventualmente dallo stato patrimoniale riportato nell’atto notarile di conferimento.
FONTE: Italia Oggi
Conferimento azienda – neutralità fiscale

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