Credito d’imposta formazione 4.0 – un’opportunità per le imprese

 

A cosa serve

La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

 

Quali vantaggi

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

 

Spese ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

 

Attività di formazione ammissibili

Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Tematiche della Formazione 4.0

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

 

A chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Erogazione delle attività formative

Internamente attraverso personale dipendente; nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • ITS.

 

Come si accede

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

 

Come viene contabilizzato il credito d’imposta formazione 4.0

Per la corretta contabilizzazione del bonus formazione 4.0, il primo elemento da valutare è l’identificazione della natura di tale contributo e, quindi, se lo stesso possa essere rilevato contabilmente ed esposto in bilancio come contributo in conto esercizio o contributo in conto impianti.

L’OIC 12, infatti, qualifica i contributi in conto esercizio come contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie (quindi per attività diverse da quella finanziaria) o di riduzione dei relativi costi ed oneri; mentre i contributi in conto impianti, invece, sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni, commisurati al costo delle medesime.

 

Costi di formazione del personale dipendente del Piano Industria 4.0

Nel nostro caso la misura è riconosciuta sui costi di formazione del personale dipendente rientranti nel Piano Industria 4.0.; i relativi percorsi formativi sono orientati ad accrescere le competenze delle persone partecipanti al processo aziendale il cui obiettivo è la creazione del valore, in tutte le sue fasi e in tutti i settori produttivi.

Tali spese potrebbero rientrare nei costi di start-up e, nello specifico, in quelli di addestramento e di qualificazione del personale esaminati dall’OIC 24, ma solo se sono direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale (o commerciale).

Il processo deve sostanziarsi in un investimento su fattori produttivi presenti, e deve determinare un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi), o commerciale (cambiamenti della struttura distributiva) ed amministrativa dell’impresa.

Tali ristrutturazioni e riconversioni industriali e/o commerciali, inoltre, devono risultare da un piano approvato dagli amministratori da cui emerga la capacità prospettica dell’impresa stessa di generare flussi di reddito futuri, sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli ammortamenti dei costi capitalizzati.

Altrimenti si potrebbero classificare tali spese come costi di know-how, ritenendole sostenute al fine di migliorare le competenze e le modalità operative del personale per l’esecuzione dei processi aziendali (Intangibile assets). Pertanto, se le spese sostenute incidono sul valore dell’azienda, sviluppando, altresì, le competenze nei settori della formazione 4.0, potrebbero configurarsi appunto come costi di know-how.

 

Conto impianti

In entrambi i casi, i costi sostenuti per la formazione vengono capitalizzati e, pertanto, il credito d’imposta formazione 4.0 riconosciuto sugli stessi è contabilizzato come contributo in conto impianti.

In tale ipotesi, occorre ricordare che quei contributi vengono rilevati in bilancio sistematicamente, in relazione alla vita utile delle immobilizzazioni cui si riferiscono.

A questo fine, si possono applicare due diversi metodi (le cui metodiche sono state ampiamente approfondite nel corso dei precedenti contributi), ovvero:

– il metodo diretto, in base al quale i contributi sono portati direttamente a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono;

– il metodo indiretto, che prevede il riporto indiretto dei contributi a riduzione del costo, in quanto, gli stessi sono rilevati a Conto economico, alla voce A5 Altri ricavi e proventi e successivamente rinviati per competenza agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di “risconti passivi pluriennali“.

 

Conto esercizio

Diversamente, se le spese sostenute non hanno i requisiti richiesti per essere qualificati come immobilizzazioni immateriali nel rispetto delle disposizioni dell’OIC 24, le stesse devono essere rilevate come costi di esercizio. In tal caso, il credito d’imposta è rilevato come contributo in conto esercizio alla voce A5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio del Conto economico.

 

Come compilare la dichiarazione dei redditi

Passando, infine, agli aspetti fiscali attinenti al credito d’imposta formazione 4.0, si evidenzia, come, anche in questo caso ed analogamente alle altre misure, il contributo:

– non concorre alla formazione del reddito, né alla base imponibile IRAP;

– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR;

– è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Tuttavia, lo stesso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

Quindi, nell’ipotesi in cui il bonus venga contabilizzato come contributo in conto esercizio, basterà eseguire, nell’apposita sezione del quadro RF del modello Redditi, una variazione in diminuzione.

La fonte normativa originaria del credito Formazione 4.0, l’art. 1, commi da 46 a 55, legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), impone che il credito di imposta debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza (ovvero nell’anno di sostenimento delle spese del personale impiegato in formazione 4.0) e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a compensazione integrale, e possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

I relativi dati saranno esposti sia nel quadro RU che nel quadro RS, in quanto tale contributo rientra nel novero degli aiuti di Stato.

 

 

 

FONTE: www.mise.gov.it ; www.ipsoa.it

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