Decreto sostegni bis – nuovo fondo perduto


Si riporta di seguito un estratto dell'articolo, pubblicato in data odierna sul sito ipsoa quotidiano, relativo al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto sostegni bis che interesserà tutte le Partite Iva già beneficiarie della prima tranche.

“…L’art. 1 del decreto introduce un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti già beneficiari di quello previsto dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), senza che sia necessaria la presentazione di un’ulteriore istanza. Il contributo è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a condizione che i destinatari abbiano, alla data di entrata in vigore del decreto, la partita IVA attiva e non abbiano già restituito il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito. Il contributo spetta nella stessa misura di quanto già erogato.

Anche la modalità di fruizione resta la medesima già scelta dal beneficiario nelle precedenti istanze:

– erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale, ovvero

– riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

La bozza di decreto prevende il riconoscimento di un “nuovo” contributo a fondo perduto ai titolari di partita IVA che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del decreto (2019):

– non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;

– abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Tale contributo è alternativo a quello precedentemente indicato. I soggetti che, in virtù della presentazione di apposita istanza per il riconoscimento del contributo abbiano già beneficiato del contributo suddetto potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo.

Il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto ovvero a coloro che, pur avendo attivato la partita IVA successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato sopra precisato.

La quantificazione del contributo è determinata applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020:

– 60% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a euro 100.000;

– 50% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;

– 40% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 milione;

– 30% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 1 milione e fino a euro 5 milioni;

– 20% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni.

I soggetti tenuti alla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA sono tenuti a inviare la comunicazione relativa al primo trimestre 2021 prima della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo.

I termini e le modalità attuative di presentazione dell’istanza per il riconoscimento di tale contributo saranno disciplinati con provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate…”

FONTE: www.ipsoa.it

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