Decreto sostegno 2021 – le misure contro la povertà

Ieri 19 Marzo 2021 è stato approvato il DL sostegno che prevede una serie di misure che ha lo scopo di ridurre la povertà e di sostenere le imprese in un momento di grande difficoltà.

Di seguito le misure più significative.

Contributi per imprese e professionisti

Il nuovo Decreto abbandona la classificazione per codici ATECO e si baserà solo sul calo del fatturato.

Più precisamente, per ottenere i contributi bisognerà dimostrare un calo di almeno il 30% del fatturato 2020 rispetto al 2019.

Se sussiste tale condizione di calo del fatturato, il contributo è calcolato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

– 60% per imprese e professionisti che hanno fatturati entro i 100 mila euro;

– 50% per fatturati tra 100 mila e 400 mila euro;

– 40% per fatturati tra 400 mila euro e 1 milione di euro;

– 30% tra 1 milione e 5 milioni di euro;

– 20% tra 5 e 10 milioni di euro.

Sono previsti importi minimi pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società, mentre il beneficio non potrà superare l’importo massimo di 150 mila euro, anche per chi ha aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2020.

Novità assoluta consiste nella possibilità di scelta tra il pagamento dell’indennizzo oppure la sua trasformazione in credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel Mod. F24.

Verrà resa disponibile dall’agenzia delle entrate una piattaforma tramite la quale i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

 

 

Indennità per stagionali , occasionali, lavoratori dello spettacolo


Un’indennità una tantum da 2.400 euro è riconosciuta ad una vasta platea che comprende dipendenti stagionali, o in somministrazione del turismo e degli stabilimenti termali nel turismo o negli stabilimenti termali; ai dipendenti stagionali e in somministrazione in altri settori; intermittenti; autonomi privi di partita Iva con contratti occasionali; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo; iscritti fondo pensione lavoratori spettacolo.

 

Sospensione della riscossione fino al 30 aprile

Il nuovo decreto, proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non ed in particolare per il versamento di somme derivanti da:

– cartelle di pagamento;

– accertamenti esecutivi;

– accertamenti esecutivi doganali;

– ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;

– accertamenti esecutivi degli enti locali.

Si dispone lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell’agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell’anno 2021, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti sui tempi dell’attività di riscossione di tali quote dalla sospensione della stessa attività

Restano, invece, fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.

La norma prevede anche che:

– restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto restando salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodottisi;

– restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nel suddetto periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive.

Confermata anche la proroga della sospensione dei versamenti delle rate delle definizioni agevolate (c.d. “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”).

Il versamento va effettuato:

– entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;

– entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Stralcio dei debiti di importo inferiore ad euro 5.000,00

Previsto anche una disposizione  che prevede lo stralcio dei debiti fino ad euro 5.000,00 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Si tratta dell’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, entro il predetto limite di importo, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro.

 

 

Blocco dei licenziamenti al 30 Giugno 2021

 

Lo stop gli atti di recesso datoriali per motivi economici proseguirà fino al 30 giugno, per tutti. Dal 1° luglio al 31 ottobre, lo stop ai licenziamenti economici permane solo per le imprese (piccole e del terziario) che utilizzano le nuove 28 settimane di cig Covid-19 e per il settore agricolo (per le aziende che utilizzano la cig “agricola”). Confermate le tre deroghe al divieto: cessazione definitiva dell’impresa; fallimento, accordo collettivo di incentivo all’esodo.

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