Esenzione dal ticket sanitario e compensi sportivi

I compensi erogati nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica – i cosiddetti “redditi diversi” elencati all’art. 67 del T.U.I.R lettera m) comma 1 – non rientrano nella nozione di reddito complessivo fino al superamento della soglia di euro 30.658,28.
Gli importi che superano tale soglia, saranno inclusi nel reddito complessivo annuo del soggetto percettore e del suo nucleo familiare per il calcolo dell’esenzione del ticket sanitario.
Difatti i soggetti che si trovano in determinate condizioni di reddito hanno diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e/o farmaceutiche; alcune esenzioni sono valide su tutto il territorio nazionale altre invece solo in alcune regione come la Lombardia.
Hanno diritto all’esenzione per reddito i cittadini che appartengono alle categorie rientranti nella legge 537/1993, art.8 comma 16 e ss.mm.ii.
Difatti l’esonero dal pagamento del ticket sanitario è concesso in base a:
• Età e reddito complessivo del nucleo familiare (codice E01);
• Stato occupazionale e reddito complessivo del nucleo familiare (codice E02);
• Assegno (ex pensione) sociale (codice E03);
• Pensione al minimo, età e reddito complessivo del nucleo familiare (codice E04).
Per quanto concerne invece altri istituti di sostegno al reddito, i compensi sportivi dilettantistici, in quanto redditi esenti, vanno sempre dichiarati indipendentemente dall'importo percepito.
Nel dettaglio:
• nel modello ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), dal 2014, con DPCM n. 159 del 2013, sia i redditi fiscalmente esenti, che quelli assoggettati a ritenuta di imposta, vengono inclusi.
• ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI: nel computo vengono considerati tutti i redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare di importo superiore a euro 1.032,91. Pertanto se i compensi sportivi dilettantistici superano tale soglia, rientrano nel calcolo del reddito del nucleo familiare da cui discende il diritto alla percezione degli assegni familiari.

FONTE: www.fiscosport.it 

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