Alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di esibire il Green Pass per accedere a ristoranti, spettacoli pubblici, musei, piscine, palestre, centri benessere, strutture ricettive, ecc. (l’elenco completo è inserito nel comma 1 dell’Art. 3 del DL 105/2021) è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute la Circolare 0035309-04/08/2021 con oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”. Vediamo di seguito, in dettaglio, che cosa prevede.
In generale – illustra la circolare – una vaccinazione non deve essere somministrata quando è presente una controindicazione perché il rischio delle reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione. Tale valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare. La controindicazione alla somministrazione di un vaccino non implica automaticamente la stessa controindicazione per tutti i vaccini.
Una precauzione a non somministrare il vaccino può derivare, invece, da una condizione nel ricevente che può aumentare il rischio di gravi reazioni avverse o che può compromettere la capacità del vaccino di indurre un’adeguata risposta immunitaria.
La maggior parte delle persone che al momento della seduta vaccinale abbia una precauzione alla vaccinazione Covid-19 – precisa la Circolare – può essere vaccinata ma in alcuni casi deve essere presa in considerazione la consultazione con il medico curante o con uno specialista per determinare se la persona può ricevere la vaccinazione in sicurezza. Questo ci conferma, una volta di più, l’imprescindibilità di una valutazione individuale di tutti i soggetti fragili, in primis i malati rari e cronici.
A CHI SPETTA LA CERTIFICAZIONE
Ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare il ciclo vaccinazione per ottenere una certificazione verde Covid-19 potranno essere rilasciate in formato cartaceo le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo, con validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.
IN QUALI CASI VIENE RILASCIATA
La certificazione di esenzione viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
CHI PUÒ RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE DI NON VACCINABILITÀ
Le certificazioni potranno essere rilasciate – obbligatoriamente a titolo gratuito – direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
COME DEVE ESSERE REDATTA LA CERTIFICAZIONE
Per essere valide, le certificazioni dovranno contenere:
- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
La certificazione, invece, non dovrà contenere altri dati sensibili del soggetto interessato, nemmeno la motivazione di non vaccinabilità.