Fatturazione elettronica e sanzioni: quante e quali sono previste

Sono ancora molti i dubbi che attanagliano aziende e professionisti sull’argomento fatturazione elettronica. Fatture elettroniche inviate in ritardo, fatture scartate dal sistema di interscambio e ancora fatture omesse del tutto. Per ciascuna di queste casistiche sono previste dalla normativa vigente delle sanzioni. Il primo anno durante il quale è entrata in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica, gli errori commessi, sono stati ritenuti “fisiologici”. Trascorso però il periodo transitorio o di moratoria, che dir si voglia, adesso i contribuenti devono affrontare le conseguenze concrete degli errori generati con l’emissione (o la mancata emissione) delle fatture elettroniche.

Emissione tardiva della fattura elettronica: le sanzioni previste

Gli errori legati alla tardiva emissione della fattura elettronica, piuttosto che la fattura elettronica con errori, oppure omessa, causano non pochi problemi a livello sanzionatorio. A seconda della violazione commessa, sono previsti importi diversi.

Le norme che regolano la materia sanzionatoria prevista per le fatture elettroniche, sono essenzialmente due:

articolo 6 del decreto legislativo numero 471/1997;

articolo 6 del decreto legislativo numero 472/1997.

Le sanzioni si dividono in base alla violazione commessa. Le violazioni sono:

Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA

Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata

Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge

Violazioni solo formali

Per il punto uno sono previste sanzioni amministrative che variano da Da 250 euro a 2.000 euro. Per il secondo punto invece le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro. Per il terzo punto dell’elenco precedente invece sono previste sanzioni dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro.

Per le violazioni formali, invece non sono previste sanzioni (almeno questa è una buona notizia).

 Dal primo gennaio 2021 sono entrate in vigore le modifiche al tracciato della fattura elettronica che hanno introdotto i nuovi codici TD24 e TD25, per distinguere le ipotesi di fatturazione elettronica immediata rispetto a quella differita. La novità sembra finalizzata a permettere alla Amministrazione Finanziaria una immediata verifica nella tempestività della trasmissione della fattura, quindi un errore potrebbe anche essere rilevante sotto il profilo sanzionatorio. Ma nel caso in cui la fattura contenga comunque gli elementi idonei a consentire il controllo di tempestività della emissione del  documento, le sanzioni potrebbero risultare inapplicabili posta la inesistenza di pericolo per l’erario e di alcun ostacolo alla azione di controllo.

 

Si riporta un ulteriore articolo di approfondimento che tratta del caso specifico dell' errore del codice di fatturazione.

DOMANDA

Una società per tutto il mese di gennaio 2021 ha utilizzato il codice TD01 in luogo di TD24, la società emette DDT ed emette la fattura a fine mese, è possibile ravvedersi si tratta di un puro errore formale o occorre emettere note di credito e stornare le fatture con TD01 ed emetterle nuovamente con T24?

RISPOSTA

La introduzione dell’obbligo di distinzione tra fattura immediata (TD01) e fattura differita (TD24 e TD25) sembrerebbe dettata dalla esigenza di verificare la tempestività nell’invio delle fatture elettroniche. Infatti mentre le fatture immediate vanno trasmesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione della operazione, come determinata dall’articolo 6 del DPR 633/1972, le fatture differite possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo alla effettuazione delle operazioni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972.

La suffetta ipotesi sembra confermata dalla previsione del nuovo tipo documento TD25 che riguarda la ipotesi prevista dal successivo comma 4, lettera b), dell’articolo 21, riferita alle “…cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente”, per cui il termine di emissione della fattura è il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.

Sulla scorta di quanto precede, si potrebbe ritenere che sia stata introdotta una norma regolamentare suscettibile di generare fattispecie sanzionabili in caso di errore da parte del contribuente. Tuttavia potrebbe accadere, come nel caso da Lei rappresentato, che il contribuente abbia indicato un codice Tipo Operazione errato in presenza di un comportamento sostanzialmente corretto per quanto attiene i termini di trasmissione. Infatti, nel caso di fattura differita,  è obbligatorio indicare gli estremi dei documenti di trasporto o, comunque, di altro documento idoneo ad identificare le operazioni effettuate e le parti interessate, per cui soprattutto nella ipotesi di fatturazione differita ai sensi della citata lettera a) dell’articolo 21, comma 4, l’Amministrazione Finanziaria sarebbe in condizione di comprendere dal contesto della fattura se la emissione sia o meno tempestiva.

Tutto quanto sopra considerato mi sento di poter escludere che un eventuale errore tra TD01 e TD24, quando nella fattura sono contenuti gli elementi che consentano la comprensione della fattispecie, sia suscettibile di essere sanzionato, in ossequio sia a una banale esigenza di buon senso, sia per il disposto dell’articolo 6, comma 5-bis, del Decreto legislativo 472/1997 che così  recita: “Non   sono  inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio  all’esercizio delle   azioni  di controllo e non incidono sulla determinazione  della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.

Ovviamente tutto dipende anche dalla posizione che verrà assunta dall’Agenzia delle Entrate.

FONTE: www.agendadigitale.eu ; www.digitalog.it

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