Fondo perduto. Decreto Sostegni – Istanza in autotutela

Il bonus contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” (Dl n. 41 del 22 marzo 2021), consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, di utilizzare l’intero importo come credito d’imposta, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al periodo precedente, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti aventi diritto, l’importo del contributo a fondo perduto non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo o, in alternativa e su specifica scelta del richiedente, può essere richiesto, nella sua totalità, come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e corrispettivi”.

Requisiti per accedere al contributo

Il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

1.              avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;

2.              aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;

3.              aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.

Non possono beneficiare del contributo le seguenti categorie:

– soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021);

– soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni (dal 24 marzo 2021);

– enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;

– intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

 

Tassazione del  Contributo

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

 

Istanza in autotutela

Come già accaduto per il contributo a fondo perduto del decreto Rilancio (articolo 25 del Dl 34/2020), anche per quello del decreto Sostegni (articolo 1 del Dl 41/2021) si stanno verificando casi di scarto delle istanze nonostante sussistano tutti i requisiti di legge per percepirlo nella misura piena. Si ritiene che lo strumento da utilizzare  per chiedere il riesame della domanda oggetto di scarto sia quello dell’autotutela.

Si riporta di seguito quanto inserito nella guida del Contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio.

“…Con la risoluzione n. 65 dell’11 ottobre 2020, l’Agenzia ha previsto la possibilità per il contribuente di presentare un’istanza in autotutela nei casi in cui, con l’elaborazione dell’istanza trasmessa entro il termine previsto, non abbia ottenuto l’accredito del contributo a fondo perduto spettante. Il contribuente può quindi richiedere in autotutela il contributo del decreto Rilancio ( oggi Sostegni ) …e, in generale:

1. l’istanza è stata accolta (seconda ricevuta positiva), ma a seguito di errori commessi nei dati indicati nell’istanza, al contribuente non è stato accreditato in tutto o in parte il contributo spettante. Gli errori a cui si fa riferimento sono, ad esempio, quelli relativi alla fascia di ricavi 2019, all’ammontare del fatturato/corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020 e all’Iban indicati sull’istanza.

2. l’istanza ha ottenuto una seconda ricevuta di scarto, a causa di incongruenze contabili tra i valori indicati e quelli riscontrati dall’Agenzia in base alle dichiarazioni e comunicazioni fiscali presentate dal contribuente o a causa di un problema relativo all’Iban indicato (conto corrente non esistente, chiuso o intestato a soggetto diverso dal richiedente). Si fa presente che lo scarto per Iban incongruente si è spesso verificato nei casi in cui, a seguito di operazione di trasformazione bancaria (ad esempio, fusione per incorporazione) il codice Iban corrispondente al conto corrente è variato, ed il contribuente ha invece indicato sull’istanza il vecchio Iban. Altro caso di incongruenza è quello in cui, in sede di apertura del conto corrente, il contribuente ha comunicato alla banca la sua partita IVA e non anche il suo codice fiscale. L’istanza in autotutela deve essere presentata dal contribuente richiedente o dall’intermediario delegato mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata alla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del richiedente. L’istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto che la presenta e, se non firmata digitalmente dal richiedente, deve contenere firma autografa e copia del documento di identità di quest’ultimo. Al messaggio di posta elettronica, oltre al modello dell’istanza compilato in ogni sua parte, è necessario allegare una nota con l’esposizione delle motivazioni – chiare e dettagliate – in base alle quali il contribuente ritiene spettante il contributo e ne chiede l’erogazione. All’istanza può essere allegato ogni documento utile alla sua valutazione. …. successivamente alla trattazione dell’istanza in autotutela, il richiedente o l’intermediario delegato ricevono notizia dell’esito della valutazione da parte della Direzione provinciale con messaggio di posta elettronica certificata, inviato alla medesima casella pec dalla quale è stata trasmessa l’istanza in autotutela…”

 

 

FONTE:  agenziaentrate.gov.it 

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