Fondo perduto per le attività stagionali

L’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata via web dal 5 luglio 2021 al 2 settembre 2021. Qualora la presentazione venga effettuata tramite invio telematico, la trasmissione potrà essere effettuata a partire dal 7 luglio 2021 fino al 2 settembre 2021.

 

 

Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto contributo Sostegni per le attività stagionali), consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, nel riconoscimento dell’intero importo come credito d’imposta, a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo Sostegni bis per le attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto (cosiddetto contributo Sostegni bis automatico), consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate di un importo pari al contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto contributo Sostegni) ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

L’ammontare del contributo non prevede un importo minimo spettante e, in ogni caso, non può essere superiore a centocinquantamila euro.

 

 

Procedura di richiesta del contributo

 

I contribuenti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 commi da 5 a 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono richiederlo con apposita istanza, da presentare in via telematica mediante:

  • procedura web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell’Agenzia, dal 5 luglio 2021 al 2 settembre  2021
  • software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico, dal 7 luglio 2021 al 2 settembre  2021

L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente, del soggetto deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del rappresentante legale o del tutore firmatario dell’istanza, dell’intermediario delegato alla trasmissione e la partita iva del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali;
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti e i dati necessari per il calcolo del contributo spettante;
  • l’IBAN del richiedente il contributo;
  • la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta;
  • le sezioni dedicate alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti e al non superamento dei limiti massimi di aiuti di Stato previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
  • l’importo del contributo, se rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti massimi;
  • il quadro A con indicazione degli aiuti di Stato ricevuti dal richiedente durante il periodo di emergenza;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente abbia dichiarato nell’istanza che fa parte di un'impresa unica i codici fiscali dei soggetti appartenenti alla stessa da indicare nel quadro B.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo. Su specifica scelta irrevocabile del richiedente, il contributo può essere utilizzato, nella sua totalità, come credito di imposta, esclusivamente in compensazione.

Delega agli intermediari

Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:

  • sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente;
  • sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi);
  • dichiarano, nell’istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente.

E’ possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

La rinuncia, che può essere trasmessa anche oltre il termine della presentazione dell’istanza, può essere inviata anche dagli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” anche se non hanno preventivamente presentato l’istanza.

La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha preventivamente inviato l’istanza di richiesta del contributo nella quale ha auto-dichiarato di aver avuto la delega alla trasmissione della medesima istanza.

 

 

 

Si invita a visitare il sito dell’agenzia delle entrate, dal quale è stato estrapolato l’articolo su esposto,  e che fornisce in maniera esauriente le istruzioni per la presentazione dell’istanza. Il link è il seguente: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-a-fondo-perduto-per-le-attivita-stagionali-decreto-sostegni-bis/infogen-contributo-a-fondo-perduto-per-le-attivita-stagionali-decreto-sostegni-bis-imprese

 

 

FONTE: www.agenziaentrate.gov.it

Comments are closed.