Non sono pochi i dipendenti che svolgono una seconda attività di lavoro autonomo, come liberi professionisti o imprenditori. Per questi lavoratori si pone il problema del pagamento dei contributi: in particolare, ci si chiede se per i dipendenti con partita Iva siano dovuti i contributi doppi all’Inps, come dipendenti e autonomi, oppure se si possa evitare di pagare i contributi sul reddito di lavoro autonomo. La risposta dipende dalle gestioni previdenziali alle quali si è iscritti, o ci si deve iscrivere, quindi dal tipo di attività in svolgimento, e dall’attività esercitata in prevalenza.
Vediamo allora in quali casi devono essere versati contributi doppi all’Inps, a seconda delle attività esercitate.
Dipendente e libero professionista iscritto alla gestione separata
Se il dipendente esercita un’attività di lavoro autonomo come libero professionista, ma non appartiene ad una categoria per la quale esiste una gestione previdenziale specifica (avvocati, ingegneri, commercialisti…), è obbligato ad iscriversi alla gestione separata dell’Inps, anche se versa già i contributi in qualità di lavoratore subordinato. Non deve, però, pagare la contribuzione piena, ma l’aliquota è ridotta al 24%, anziché essere pari al 25,72%, come per la generalità dei professionisti. Non sono erogate, per chi paga l’aliquota ridotta, le prestazioni di assistenza, come la Dis-coll (l’indennità di disoccupazione, alla quale hanno diritto i soli lavoratori parasubordinati), le prestazioni per malattia, ricovero, maternità e gli assegni al nucleo familiare (si ha comunque diritto alle corrispondenti prestazioni nella gestione dei lavoratori dipendenti).
La stessa aliquota del 24% è dovuta anche dai pensionati che esercitano attività libero-professionale senza essere iscritti a una gestione previdenziale specifica.
Dipendente e libero professionista iscritto a un albo
Se, in base all’attività professionale esercitata, esiste una cassa previdenziale di categoria, il dipendente- professionista è obbligato all’iscrizione e al pagamento dei contributi, se previsto dal regolamento dell’ente.
La maggior parte delle gestioni prevede, per i liberi professionisti che svolgono anche lavoro subordinato, il pagamento di contributi previdenziali ridotti (circa la metà, rispetto alla contribuzione integrale).
Dipendente e lavoratore autonomo
Se il lavoratore dipendente svolge attività in proprio in forma d’impresa individuale (come commerciante, artigiano, agricoltore…), familiare o società, può evitare di iscriversi presso la specifica gestione Inps dei lavoratori autonomi soltanto se l’attività di lavoro subordinato è la prevalente. In caso contrario (ad esempio se il contratto di lavoro subordinato è part time), non essendo considerata l’attività subordinata come prevalente, il lavoratore può essere obbligato a iscriversi ed a pagare doppia contribuzione.
In particolare, secondo le indicazioni dell’Inps [1], i casi nei quali non è prevista l’iscrizione obbligatoria a una delle gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, etc.) sono:
svolgimento di attività di lavoro subordinato a tempo pieno;
partecipazione all’attività di una società esclusivamente tramite conferimento di capitale; essere amministratore o altro organo di una persona giuridica non rende invalido il rapporto di lavoro dipendente, se c’è una subordinazione effettiva al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente;
svolgimento di un’altra attività autonoma prevalente (non come libero professionista) con iscrizione alla relativa cassa previdenziale;
iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani o commercianti per altra attività d’impresa.
Se il dipendente imprenditore, socio o collaboratore ha un contratto part time, l’obbligo di versare contributi doppi all’Inps non è, comunque, automatico [2], ma dipende dall’abitualità e prevalenza dell’attività svolta. La verifica dell’abitualità e prevalenza non dipende strettamente dall’orario previsto nel contratto (part time sotto o sopra il 50%), né dall’attività che produce il reddito maggiore, ma è solo l’attento esame del caso concreto (un elemento di valutazione può essere, ad esempio, il tempo dedicato all’attività artigiana o commerciale) che può stabilire l’obbligo, o meno, di pagare contribuzione doppia.
Un recente messaggio dell’Inps [3] chiarisce i casi in cui si è tenuti al versamento della contribuzione sia in qualità di dipendenti che di lavoratori autonomi partecipanti a organi sociali.
Di seguito un riepilogo delle aliquote contributive per il 2022
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2022 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Incrementate le aliquote contributive di amministratore, sindaco o revisore di società e collaboratore coordinato e continuativo
L’Inps con Circolare n° 25 dell’11 febbraio 2022 comunica le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata nell’anno 2022 a seguito delle disposizioni introdotte dalle Legge di Bilancio 2022, nonché il minimale ed il massimale di reddito.
In particolare la Legge di Bilancio 2022 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI”. Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2022 è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,31% in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%.
L’Inps sottolinea che sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:
– uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
– rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
– dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
Le aziende committenti che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022 non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro il 16 maggio 2022.
Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2022 sono complessivamente fissate come segue:
– 35,03% (33,00 aliquota IVS + 0,72% + 1,31% di aliquote aggiuntive) dovuto per i collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis – Coll.
– 33,72% (33,00 aliquota IVS + 0,72% di aliquota aggiuntiva) dovuto per i collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis – Coll.
– 24,00%, dovuto per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
– 26,23% (25% IVS + 0.72% + 0,51% Iscro) dovuta da parte dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA privi di altra Cassa Previdenziale o non pensionati.
L’importo del massimale di reddito ai fini della contribuzione per gli iscritti alla Gestione Separata per l’anno 2022 è pari a EURO 105.014,00. Il minimale di reddito per l’accredito dei contributi mensili per l’anno 2022 è pari a EURO 16.243,00.
FONTE: www.confindustriatoscanasud.it ; www.leggepertutti.it