Imponibilità della cessione del credito di imposta sulle locazioni

Tra le modalità di utilizzo del credito di imposta maturato per le locazioni di botteghe e negozi e i canoni pagati per gli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, quella relativa alla cessione merita particolare attenzione alla luce del suo carattere innovativo.

Al fine di consentire un più rapido utilizzo di talune misure introdotte con il DL Rilancio, l’articolo 122 del Dl Rilancio prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione dello stesso, anche parziale.

Il credito d’imposta può essere ceduto:

• al locatore o al concedente;

• ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Come anticipato, nell’ipotesi in cui il credito di imposta venga ceduto al locatore\concedente, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In questa particolare ipotesi, la cessione del credito di imposta al locatore o concedente riduce (in tutto o in parte) l’obbligazione per il pagamento del canone di locazione pattuito

Il cessionario, a sua volta, potrà utilizzare il credito con le stesse modalità previste per il cedente e la quota di credito non utilizzata nell’anno non potrà essere impiegata negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso ma potrà, invece, essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno stesso.

Qualora il valore nominale del credito ceduto risulti maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, si genera una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito e del valore nominale della produzione netta secondo le ordinarie modalità. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella circolare che ai fini delle imposte dirette tale componente positivo concorre nel periodo d’imposta in cui la cessione risulta efficace nei confronti dell’amministrazione finanziaria: per le imprese minori e le microimprese di cui all’articolo 2435-ter, ai sensi degli articoli 66 e 109 del TUIR; per le altre imprese, ai sensi dell’articolo 83 del TUIR.

Il credito d’imposta rilevato come componente positivo dal fruitore\conduttore, invece, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini IRAP. Non concorre altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (articolo 1 TUIR) e dei componenti negativi (articolo 109 TUIR).

Le disposizioni del provvedimento si applicano limitatamente al:

a) credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27;

b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

FONTE: www.confindustria.it

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