Questa settimana mi sono trovato di fronte al seguente quesito: un’impresa sociale costituita sotto forma di s.r.l. è qualificabile come O.N.L.U.S. al fine di poter accedere al SUPERBONUS?
Siccome il quesito non è di facile risoluzione ho inviato un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania.
ESTRATTO DELL’ISTANZA…..
Norma specifica di cui si chiede l’interpretazione:
art. 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio).
Espone il seguente caso concreto e personale:
L’istante vuole accedere alla misura prevista dall’ art. 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) SUPERBONUS 110%, per interventi da effettuarsi su un complesso immobiliare. Il soggetto che richiederà l’agevolazione sarà una NEWCO avente natura di impresa sociale costituita sotto forma di s.r.l., ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 3 Luglio 2017 n.112. Gli immobili saranno destinati allo svolgimento di una delle attività di interesse generale previste dall’art. 2 della medesima legge ed in particolare per prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
L’art. 119 comma 9 lettera d-bis, prevede, tra i requisiti soggettivi per accedere al beneficio, la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, o di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Si chiede se, a seguito dell’operatività della Legge 112 del 2017 che ha riformato il Terzo Settore superando la definizione di ONLUS, l’impresa sociale costituita sotto forma di s.r.l. che rispetti tutti i requisiti previsti dalla Legge può beneficiare dell’ agevolazione denominata SUPERBONUS, prevista dall’art.119 del decreto Rilancio.
Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente:
A parere dello scrivente l’impianto normativo della riforma del Terzo Settore consente di poter qualificare come ONLUS anche l’impresa sociale costituita sottoforma di s.r.l. sempre che rispetti tutti i requisiti previsti dalla Legge 112 del 2017. A tale conclusione si giunge poiché l’art. 1 comma 1 include tra gli Enti del Terzo settore tutti soggetti costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile. Il tenore della norma lascia intendere che la qualifica di Ente del Terzo settore non dipende dalla forma giuridica del soggetto, ma dal rispetto della normativa di settore, infatti, nonostante la società a responsabilità limitata sia per natura commerciale, questa, in virtù delle previsioni statutarie e dell’attività di interesse generale che svolgerà, assumerà natura non commerciale e quindi di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
Gli obblighi normativi sono i seguenti:
– svolgimento dell’attività di interesse generali, art.2;
– assenza di scopo di lucro e il conseguente divieto di distribuzione di utili ed avanzi di gestione, art. 3;
– redazione e deposito del bilancio d’esercizio e bilancio sociale, art. 9, comma 2;
– coinvolgimento di lavoratori ed utenti, art. 11.
L’impresa sociale s.r.l. esercitando in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di ogni altro soggetto interessato alle loro attività, si qualifica come ente non commerciale.
Pertanto si ritiene di dover adottare il seguente comportamento:
accedere al beneficio previsto dall’ art. 119 del decreto legge n. 34/2020, qualificandosi come soggetto ONLUS alla luce della legge 112/2017 che annulla e sostituisce il previgente impianto normativo.
Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra
esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l’avvertenza che qualora non riceva risposta entro il termine di cui all’art. 11 L. 212/2000, si atterrà all’interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge…..
Restiamo in attesa di una risposta che ci indicherà come comportarsi nel caso esaminato.
Andrea Della Porta