Nei casi in cui il cessionario dell’acquisto intracomunitario di beni, o il committente di servizi, non riceva entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione la fattura da parte del cedente/prestatore comunitario, dovrà procedere secondo le modalità che presentiamo qui di seguito (con i relativi impatti sanzionatori).
1. Autofattura emessa entro il 15 del terzo mese successivo
Qualora l’autofattura sia emessa da parte del cessionario/committente entro il 15 del terzo mese successivo rispetto al momento di effettuazione dell’operazione (ai sensi dell’art. 39 del DL n. 331/1993 ovvero art. 6 del DPR n. 633/1972), si ritiene che non torni applicabile alcuna sanzione ai fini dell’omesso reverse charge legato all’acquisto intracomunitario o al servizio in ambito comunitario. Infatti, il meccanismo dell’autofattura (che di fatto rappresenta un’autofattura denuncia) fa venire meno gli aspetti sanzionatori legati all’omesso reverse charge. Invece, nel caso in cui l’autofattura sia emessa dal cessionario/committente nazionale oltre tale termine, sembra ragionevole ritenere che vada applicata la sanzione base, pari ad Euro 500 (comma 9-bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997), che andrà poi ridotta per effetto del ravvedimento operoso.
Si ritiene inoltre che non torni applicabile alcuna sanzione ai fini dell’omessa presentazione degli elenchi Intrastat beni lato acquisti. Ciò in considerazione del fatto che, il meccanismo dell’autofattura in esame (che di fatto rappresenta un’autofattura denuncia) serve allo scopo di non essere poi sanzionati da parte dell’Amministrazione finanziaria. Invece, nel caso in cui l’autofattura sia emessa dal cessionario/committente nazionale oltre tale termine sembra ragionevole ritenere che vada applicata la sanzione base, pari ad Euro 500 (art.11, 4° comma del D.Lgs. n. 471/1997).
Per la violazione in esame è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (la sanzione si paga con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce). Per beneficiare della riduzione a 1/8 (ovvero Euro 62,50) del minimo della sanzione, il ravvedimento dovrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui l’omissione è stata commessa (quindi, se l’omissione riguarda il 2021, il termine per il ravvedimento è il 30 aprile 2022, prendendo come riferimento il termine per la dichiarazione IVA). Qualora il ravvedimento sia effettuato entro i 90 gg successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco Intrastat la sanzione sarà pari a 1/9 del minimo, ovvero Euro 55,56.
2. La presentazione degli elenchi Intrastat omessi
Con riferimento alla presentazione degli elenchi Intrastat omessi (per meglio dire qualora gli elenchi Intrastat siano stati già presentati con omissione delle operazioni oggetto di autofattura), sia nel caso in cui si proceda o no al ravvedimento, si ritiene che gli stessi vadano presentati indicando unicamente le operazioni non comunicate (quindi non anche quelle già trasmesse). Ciò in considerazione del fatto che vi sarebbe una duplicazione di invio. A tali conclusioni si perviene sia in base alle istruzioni che accompagnano i modelli nonché in base alla CM n. 36/E del 21 giugno 2010.
3. La comunicazione delle operazioni transfrontaliere
Ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro), l’acquisto intracomunitario andrà indicato nel blocco DTR riportando data e numero dell’autofattura con riferimento al mese di registrazione.
FONTE: https://www.dkpost.it/mancata-ricezione-della-fattura-per-gli-acquisti-in-ambito-ue/