PROCACCIATORE D’AFFARI, AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE ED ENASARCO.
Aspetti generali del contratto di agenzia
L’agente di commercio, ha da sempre rappresentato una figura indispensabile, nel processo di espansione commerciale delle imprese, svolgendo talvolta funzioni esplorative e di marketing, tal’altra azioni di vera e propria rappresentanza territoriale delle imprese che non avevano un immediato interesse ad una riorganizzazione territoriale e logistica. Sostanzialmente, l’attività dell’agente di commercio, presenta le seguenti caratteristiche:
1) ha come obiettivo la promozione o la conclusione, tra preponente e terzi, di de-terminati affari in una determinata zona, verso retribuzione;
2) il rapporto con l’impresa mandante ha il carattere della stabilità sia in termini di operatività zonale, sia in termini di durata del contratto;
3) l’agente nello svolgimento dell’attività di agenzia è dotato di ampia autonomia, con gestione a proprio rischio;
4) il rapporto di lavoro che lega l’agente alla casa mandante è caratterizzato da as-soluta assenza di subordinazione.
Importante appare la distinzione della figura di agente e rappresentante di commercio rispetto ad una figura simile nei caratteri, costituita dal procacciatore d’affari, che dal primo si differenzia, per l’assenza di stabilità del rapporto d’affari con la casa mandante e l’assenza dell’assegnazione di una zona predeterminata di svolgimento. E’ dunque l’episodicità del rapporto con la mandante, la chiave di distinzione del rapporto tra a-gente e procacciatore d’affari. Anche ri-spetto al mediatore, altro ausiliario del commercio, si denotano differenze deter-minanti, visto che il mediatore non ha il compito di concludere o promuovere gli af-fari per conto del preponente, quanto piutto-sto di mettere in contatto un potenziale venditore con un potenziale acquirente.
Procacciatore d’affari e contratto di agenzia
Il codice civile fornisce la nozione di mediatore all’art 1754 come “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
Affinché, quindi, un soggetto possa considerarsi mediatore è necessario che egli non sia legato ad alcuna delle parti intermediate: la sua attività si caratterizza per il fatto di essere imparziale rispetto alle parti messe in contatto. Il legislatore, non qualificando espressamente come contrattuale la fattispecie in esame, ha lasciato aperto un problema di interpretazione: la figura tipica di mediazione non avrebbe natura contrattuale poiché si tratta di una cooperazione nell’altrui attività giuridica. Tuttavia, esiste anche una mediazione atipica che ha natura contrattuale ed è riconducibile ad un contratto di mandato. Il cd. procacciatore di affare è infatti una figura che agisce nell’esclusivo interesse del preponente anche senza carattere di stabilità.
L’art. 2, comma 1 e ultimo comma, della legge n. 39/1989 prevedono che il mediatore preventivamente all’esercizio dell’attività sia obbligato all’iscrizione di un registro presso la Camera di Commercio e che la mancata iscrizione al ruolo dei mediatori comporti l’inconfigurabilità del diritto alla provvigione (art. 6). Il diritto alla provvigione nasce, inoltre, per essere la sua opera quale concausa della conclusione dell’affare e quindi che essa abbia concorso unitamente ad altri fattori a determinarne la conclusione. (art. 1755 c.c.).
La tesi del mediatore atipico, in un’ottica di contrasto all’abusivismo da parte di persone moralmente e professionalmente inidonee, è stata avallata dalle Sezioni Unite nel 2017 secondo cui, essendo una attività di intermediazione, rientra nell’ambito di applicabilità della disposizione prevista dall’art. 2, comma 4, legge n. 39/1989 che disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione e prevede l’obbligo di iscrizione solo per chi svolga l’attività in modo continuativo e segnatamente su beni immobili. Perciò, con riguardo alle attività relativa a beni mobili di natura non professionale o non continuativa non è necessaria l’iscrizione e resta salvo il diritto alla provvigione secondo le regole del codice civile (Cass. S.U. n. 19161/2017).
Si evince che il mediatore, quindi, si distingue dall’agente in quanto quest’ultimo è obbligato a svolgere attività diretta a promuovere la conclusione dei contratti in una zona determinata per conto del preponente. Il tratto tipico, in questo caso, è l’esistenza di un incarico e la stabilità dello stesso.
I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha avuto l’incarico di procurare tali commissioni, mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua volontà.
In conclusione le citate S.U. n. 19161/2017 rendono pacifica la seguente definizione: “Il procacciatore d’affari è invece un collaboratore occasionale la cui attività promozionale è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione; egli è quindi collaboratore della società preponente (o dell’agente di quest’ultima), che svolge un’attività, caratterizzata dall’assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste.”
Attività di mediazione
Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.). Il mediatore immobiliare si occupa della compravendita e locazione di immobili residenziali e non, di terreni, nonchè della cessione o dell'affitto di aziende. Il mandatario a titolo oneroso è colui che in forza di un mandato si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di una sola parte (il mandante) nel settore immobili e aziende. Il mediatore merceologico si occupa di affari relativi a prodotti e il mediatori in servizi vari ricomprende tutte quelle attività residuali non comprese nelle precedenti attività di mediazione.
Per poter svolgere l'attività di mediazione bisogna possedere specifici requisiti e dare inizio attività presentando pratica telematica seguendo le indicazioni presenti sulle pagine del Registro Imprese.
All'atto di cessazione dell'attività la persona fisica, in caso di impresa individuale, o legale rappresentante, in caso di società, al fine di conservare il proprio requisito professionale può entro 90 giorni dalla data di cessazione stessa iscriversi nell'apposita sezione del REA a regime .
Requisiti di idoneità e incompatibilità per l'attività di agente di affari in mediazione (mediatore)
I requisiti devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (compresi i consiglieri delegati), dagli eventuali preposti e da tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, l’attività di mediazione per conto dell’impresa.
Requisiti morali
non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per reati contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo riabilitazione;
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma della leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646.
Requisiti professionali
– aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure il diploma di qualifica triennale rilasciato da istituti professionali oppure il diploma di laurea (n.b.: nel caso di titoli di studio conseguiti all'estero, è necessario ottenere il riconoscimento della loro validità da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e aver superato apposito esame presso la Camera di commercio a cui sono ammessi coloro che hanno un apposito corso di formazione specifico per il settore richiesto, istituito e riconosciuto dalla Regione.
Oppure
– essere iscritto nell’apposita sezione del R.E.A.
oppure (opzione possibile per i soli cittadini appartenenti all'Unione europea che abbiano esercitato o esercitino l'attività di mediazione nello stato di appartenenza) aver ottenuto, da parte del Ministero dello sviluppo economico, apposito riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all'estero, o essere in possesso della Tessera professionale europea (E.P.C. – european professional card)
Incompatibilità
L’attività di agente di affari in mediazione è incompatibile con:
attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione; attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione; esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; situazioni di conflitto di interessi.
Copertura assicurativa
Per l’esercizio dell’attività di mediazione è necessario stipulare, a tutela dei clienti, idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono l’attività di mediazione per conto dell’impresa; La polizza assicurativa deve essere trasmessa contestualmente all’invio della modulistica al registro imprese e la data di stipulazione della stessa deve essere coincidente o precedente alla data dichiarata di inizio attività.
Deposito dei moduli e formulari in uso
Il mediatore che per l’esercizio della propria attività si avvalga di moduli e formulari deve depositarli presso l’ufficio del registro imprese. esclusivamente per via telematica contestualmente all’avvio dell’attività o preventivamente alla messa in utilizzo dei moduli e formulari: sugli stessi deve essere indicato il numero REA e il codice fiscale dell'impresa.
ENASARCO – REQUISITI DI ISCRIZIONE
“Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione ENASARCO tutti i soggetti che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. L’obbligo di iscrizione riguarda sia gli agenti operanti individualmente sia quelli operanti in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la configurazione giuridica assunta. Resta ferma l’applicazione delle norme dell’Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale” (Art. 2 Regolamento delle attività istituzionali).
Le aziende mandanti devono iscrivere:
gli agenti operanti in forma individuale;
gli agenti costituiti in società capitali (s.p.a., s.r.l., accomandita per azioni);
i soci illimitatamente responsabili, nel caso di agenti costituiti in società di persone;
i promotori finanziari (oggi denominati “Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”) e gli agenti in attività finanziaria;
i collaboratori delle agenzie immobiliari qualora ricorrano gli elementi del contratto di agenzia;
i collaboratori autonomi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
L’obbligo di iscrizione è a carico della ditta e nasce nel momento in cui conferisce un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale. All’atto della prima iscrizione, la Fondazione accende un conto personale intestato a ogni singolo agente sul quale affluiranno i versamenti effettuati da tutte le altre ditte preponenti.
Chi non deve essere iscritto:
Tutti coloro che svolgono un’attività di intermediazione che:
non ha per oggetto la promozione della conclusione di contratti;
è priva dei requisiti di stabilità e continuità propri dei contratto di agenzia (di cui agli articoli 1742-1752 del Codice Civile).
Pertanto non devono essere iscritti:
i mediatori;
i procacciatori di affari;
i propagandisti specifici e gli informatori farmaceutici (se l’attività è limitata alla mera propaganda);
i propagandisti editoriali (se l’attività è limitata alla mera propaganda);
i depositari e i consegnatari di prodotti (salvo il caso in cui l’attività di deposito o consegna dei beni non sia accessoria rispetto all’attività promozionale);
gli agenti assicurativi;
i soci accomandanti delle società di persone (se non ricorre quanto previsto dall’art. 2314, comma 2 del C.C.).
A queste figure professionali non si applica la normativa ENASARCO e sono quindi escluse dal trattamento previdenziale della Fondazione. Qualora un soggetto eserciti una molteplicità di funzioni (ad esempio svolga contemporaneamente attività di agenzia e quella di depositario di merci), l’orientamento della giurisprudenza e della Fondazione è quello di individuare il corretto connotato giuridico in base all’attività prevalente.
Fonte: to.camcom.it; me.camcom.it; commercialistatelematico.com; usarcitorino.it