Procacciatore d’affari – obbligatorio il requisito professionale

L'attività di procacciatore d'affari è iscrivibile nel Registro Imprese se esercitata in via continuativa. Il discrimine, oltre alla discontinuità dell'attività svolta, può essere il fatturato: se supera i 5.000 euro all’anno si considera attività continuativa.
Le sezioni unite della corte di cassazione con la sentenza del 2/08/2017 n. 19161 hanno confermato il principio, già affermato in precedenza (sentenza 8/07/2010) secondo il quale l’attività del procacciatore d’affari rientra appieno nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2 legge 39/1989 (legge speciale sulla mediazione).

Il procacciatore è considerato un “mediatore unilaterale” in quanto riceve l'incarico da una parte (come il mandatario a titolo oneroso) e soggetto in pieno alla legge 39/89.
La Corte di cassazione ha anche evidenziato che ove il procacciatore d'affari operi, con un preponente o con alcuni preponenti, in modo stabile cioè in via duratura e continuativa, il rapporto contrattuale che si instaura è assimilabile al rapporto di agenzia.
In questo caso, pertanto, il procacciatore dovrà avere i requisiti previsti dalla legge sulla agenzia/rappresentanza (legge 204/1985).

L’attività di procacciatore d’affari cd. “libera” (cioè con mera lettera d'incarico, priva della dichiarazione del possesso dei requisiti professionali) non è quindi iscrivibile nel Registro Imprese.
In quanto attività soggetta a una legge speciale, normata dall’art. 19 della legge 241/90, la stessa è legittimamente esercitata presentando al Registro Imprese la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corrispondente.

Fonte: www.ateco.infocamere

 

 

I REQUISITI PER POTER SVOLGERE TALE ATTIVITÀ SONO:

 

 

REQUISITI PROFESSIONALI

 

(verifiche: Università, Istituti scolastici, Centri di formazione professionale, Archivio nazionale del Registro delle imprese)

I seguenti requisiti professionali, esposti alle lettere a), b), c), d), sono tra loro alternativi:

a) titolo di studio (requisiti esclusivamente culturali): aver conseguito- il diploma di qualifica (triennale) rilasciato da istituti professionali ad indirizzo commerciale (l’elenco, non esaustivo e passibile di

aggiornamenti, è riportato in calce alla guida); oppure

– il diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale) ad indirizzo commerciale (l’elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);

oppure- il titolo universitario (laurea, diploma) in materie commerciali o giuridiche

(l’elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calcalla guida);b) corso professionale (requisito esclusivamente culturale):

– aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano;

c) esperienza professionale20:c. 1) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Scia, alle dipendenze di un’impresa che abbia esercitato attività di commercio, o attività di produzione con relativa vendita, o attività di somministrazione, purchè la prestazione lavorativa (comprovata con idonea documentazione) sia stata svolta:

–  con qualifica di viaggiatore piazzista 

–  oppure con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite e quindi deve trattarsi di un lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite21 (ad esempio inquadrato al 1° o 2° livello del contratto del commercio, oppure al 6° o al 7° livello del contratto dell’industria); 

c. 2) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Scia in qualità di titolare22, legale rappresentante, coadiutore o collaboratore familiare o socio lavorante iscritto all’I.N.P.S. presso un’impresa che abbia esercitato attività di commercio, o attività di produzione con relativa vendita o attività di somministrazione23;

c. 3) aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Scia in qualità di legale rappresentante24, coadiutore o collaboratore familiare o socio lavorante iscritto all’I.N.P.S. presso un’impresa che abbia esercitato attività di agenzia o rappresentanza di commercio; La valutazione circa la maturazione del requisito dell’esperienza professionale in capo alle figure sopra indicate o ad altre figure che possono operare all’interno e/o per conto dell’impresa è rimessa in capo ai competenti uffici camerali i quali, in base a comprovata documentazione, già in possesso e/o a richiesta agli interessati, potranno accertare i requisiti dichiarati ai fini della concreta dimostrazione di aver svolto effettivamente dette attività nell’ambito delle imprese del settore.

d) altri casi particolari (in alternativa a quelli indicati alle lettere a), b) e c) oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’ Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo) titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico; oppure (opzione possibile fino al 12 maggio 201725) di essere stato iscritto nel soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla C.C.I.A.A. senza essere stato iscritto nell’apposita sezione r.e.a. (transitorio). Attenzione: questo requisito non può essere fatto valere per le posizioni già cancellate dal soppresso ruolo;

oppure di essere iscritto nell’apposita sezione del r.e.a. (a regime) presso la C.C.I.A.A. da cui se ne chiede, contestualmente, la cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere telematicamente, con l’applicativo Comunica alla competente Camera di commercio.

 

 

 

REQUISITI MORALI Antimafia

(verifiche: controllo antimafia effettuato con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – ove ha sede la Camera di commercio richiedente la comunicazione antimafia o la verifica dell’autocertificazione)

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell’ampliamento dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia.

 

Soggetti

In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti (elencati nell’articolo 85 del Codice antimafia):

imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico26, ove previsto; 

società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico27 nonché i componenti dell’organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti; 

società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico28 nonché i componenti dell’organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti; 

società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile): 

4.1) il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell’organo di

amministrazione, il direttore tecnico29, ove previsto; 4.2) il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di

soci pari o inferiore a quattro30, ovvero il socio in caso di società con socio unico. Quando il socio di maggioranza o il socio unico abbia intestato le proprie azioni o quote ad una società fiduciaria, autorizzata ed operante ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, la comunicazione antimafia riguarderà la posizione del fiduciante (c.d. “socio effettivo”) e non quella della società fiduciaria (c.d. “socio formale”);

4.3) tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall’articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell’organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001); nelle società di capitali svolgono le funzioni dell’organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico – e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;

4.4) a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;

b)  ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; 

c)  i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 

5.    associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall’articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell’organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico31, ove previsto; 

6.    società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico32, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall’articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell’organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; 

7.    societàcostituiteall’estero,privedisedesecondariaconrappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa; 

8.    G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno 

la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate33, il direttore tecnico34, ove previsto.

E’ opportuno segnalare che il requisito morale dell’antimafia deve sussistere anche in capo ad ulteriori soggetti, anche se non sono espressamente elencati nell’articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare l’impresa all’esterno o di influenzare le scelte della società partecipata, in particolare:

– gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti35;

– nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti soggetti:

i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l’organo amministrativo; 

gli institori e i procuratori; 

tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall’articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell’organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell’organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico – e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico; 

il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro36, ovvero il socio in caso di società con socio unico. 

 

Requisiti di onorabilità

(verifiche: casellario giudiziale, Questura)

Salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:

di non essere interdetto o inabilitato; 

di non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione (dall’art. 314 all’art. 360 c.p.), l’amministrazione della giustizia (dall’art. 361 all’art. 401 c.p.), la fede pubblica37 (dall’art. 453 all’art. 498 c.p.) l’economia pubblica, l’industria ed il commercio (dall’art. 499 all’art. 518 c.p.), ovvero per delitto di omicidio volontario (art. 575 c.p.) , furto (art. 624 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.); 

di non essere stato condannato per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni. 

 

 

INCOMPATIBILITÀ

(verifiche: Archivio nazionale del Registro delle imprese, INPS, Agenzia delle Entrate)

L’esercizio dell’attività di agenzia o rappresentanza svolta in forma di impresa è incompatibile:

                  –  con le attività svolte in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati e pubblici (ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto); 

                  –  con l’esercizio dell’attività per le quali era prescritta l’iscrizione nei ruoli dei mediatori; 

                  –  con l’esercizio dell’attività per le quali è prescritta l’iscrizione nei ruoli dei mediatori ovvero con l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione. 

 

 

FONTE: https://www.milomb.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=9e1ff609-b6ae-49c4-988c-4c4823926416&groupId=10157

 

 

 

 

 

 

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