Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

 

 

Il comma 1 dell’art. 110, D.L. n. 104/2020 consente ai soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, anche in deroga alle disposizioni sui criteri di valutazione di bilancio di cui all’art. 2426 del codice civile e alle norme speciali.

Il comma 7 dell’art. 110 citato, richiamando l’applicazione, in quanto compatibili, di precedenti disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa, estende la possibilità di accedere alla rivalutazione anche alle società di persone e alle imprese individuali.

Quanto alle esclusioni, la norma esclude espressamente dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (immobili merce).

 

Secondo l’OIC, possono essere oggetto di rivalutazione:

i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento comprese quelle a controllo congiunto (joint venture);

i beni che soddisfano la definizione di immobilizzazioni materiali ai sensi dell’OIC 16 e di beni immateriali ai sensi dell’OIC 24 anche se completamente ammortizzati;

beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico.

Invece, sono esclusi dalla rivalutazione i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing. Questi ultimi possono essere rivalutati solo se già riscattati, in quanto solo in tal caso sono iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Con riferimento alle imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare queste possono eseguire la rivalutazione nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ove approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 104/2020.

Tale facoltà è concessa a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni che si intende rivalutare risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

Occorre evidenziare che il D.L. n. 41/2021 ha introdotto il comma 4-bis all’articolo 110, D.L. n. 104/2020 prevedendo la possibilità di effettuare la rivalutazione anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo, alle seguenti condizioni:

-la rivalutazione nel bilancio 2020 deve riguardare esclusivamente i beni non rivalutati nel bilancio precedente (2019);

– non vi è la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali.

Affrancamento del saldo attivo

Il comma 3 dell’art. 110 del Decreto Agosto prevede che il saldo attivo della rivalutazione possa essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni può essere riconosciuto, ai fini fiscali, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento a quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Tale imposta sostitutiva rappresenta un onere fiscale molto minore rispetto alla disciplina ordinaria vigente in materia.

In ragione del principio OIC 25, nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali, la rivalutazione determina l’insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali. Alla data della rivalutazione, la società iscrive pertanto le imposte differite, Ires e Irap, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore.

 

Indicazioni dell’OIC sulla contabilizzazione

Come evidenziato dall’OIC il maggior valore dei beni rivalutati deve essere riportato nell’attivo dello stato patrimoniale a fronte dell’iscrizione, in contropartita, del corrispondente saldo in una voce di patrimonio netto. Il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva.

Con riferimento all’imposta sostitutiva da versare, il relativo debito deve essere iscritto e valutato ai sensi dell’OIC 19. Il debito deve essere attualizzato se l’effetto dell’attualizzazione è rilevante. In tal caso l’effetto dell’attualizzazione è contabilizzato nella voce di patrimonio netto in cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite.

 

FONTE: www.ipsoaquotidiano.it

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