Superbonus 110%, ma non solo

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Superbonus 110%: arriva la proroga fino al 2022, ma non solo

Proroga fino al 30 giugno 2022 e molte novità per il superbonus 110%. È quanto previsto dall’emendamento al disegno di legge di Bilancio 2021, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. L’emendamento stabilisce, inoltre, che una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica e di climatizzazione invernale. Altra modifica riguarda gli interventi di isolamento termico sugli involucri, prevedendo che anche gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Novità anche per i dubbi sull’obbligo di assicurazione per i professionisti. Intervenendo sulla formulazione dell’art. 119 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) l’emendamento approvato, in data 20 dicembre 2020 dalla Commissione Bilancio della Camera, al disegno di legge di Bilancio 2021 (atto A.C. 2790-bis) prevede la proroga del superbonus 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto: a) in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021; b) e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, per gli interventi di: - isolamento termico sugli involucri; - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti - antisismici. Edifici funzionalmente indipendenti e edifici con unico proprietario Il comma 1-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 dispone che ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo dall'esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Ora, l’emendamento in commento aggiunge che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: - impianti per l’approvvigionamento idrico; - impianti per il gas; - impianti per l’energia elettrica; - impianto di climatizzazione invernale”. Un altro punto critico risolto dall’emendamento è quello degli edifici plurifamiliari con unico proprietario: l’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera ammette al superbonus gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Coibentazione tetto, unità collabenti e barriere architettoniche Altra modifica prevista dall’emendamento in questione riguarda gli interventi di isolamento termico sugli involucri, prevedendo che anche gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Non solo, ma secondo quanto si legge nell’emendamento (che aggiunge il comma 1-quater all’art. 119 del DL n. 34/2020) sono inclusi tra i beneficiari del superbonus 110% anche gli edifici privi di APE (attestato di prestazione energetica) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purchè al termine dei lavori, anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. Il superbonus 110% si applica anche ai lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici. Il superbonus 110% varrà anche per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici Sostituendo integralmente il comma 8, dell’art. 119 del decreto Rilancio viene stabilito che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: a) di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; b) di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; c) di euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo Inoltre, per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Modalità per le deliberazioni dell'assemblea del condominio Viene chiarito che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. Novità per i tecnici L’emendamento chiarisce anche i dubbi sull’obbligo di assicurazione per i professionisti. A tal riguardo viene chiarito che l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione in questione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui all’art. 119 con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

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