La tassazione dell’utile delle Cooperative non è sempre di facile risoluzione, soprattutto per quanto riguarda l’applicazione delle agevolazioni specifiche. A tal proposito si riporta lo stralcio della risoluzione delle Entrate n. 253 del 15/04/2021 che, argomentando sull’accesso alle agevolazioni SUPERBONUS, in via incidentale, risponde al quesito su esposto.
…OMISSIS
L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 afferma che «non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento».
Tale disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63,non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.
L'articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, dispone, inoltre, che «I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà».
In sostanza, una cooperativa sociale di produzione e lavoro che, in base all'articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie è esente dalle imposte sui redditi ovvero fruisce di una esenzione parziale se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50 per cento.
Pertanto, in applicazione dei criteri forniti con le citate circolari n. 24/E e n. 30/Edel 2020, qualora la cooperativa istante:
– corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento
dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione;
– usufruisca della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti con la possibilità di optare per la fruizione del predetto Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio.