La vendita di ebook sulle piattaforme digitali è in continua ascesa ed il fenomeno del self publishing è sempre di maggiore attualità. Come per tutte le novità non è semplice riuscire a districarsi tra le norme di settore e, l’inquadramento fiscale e previdenziale, risulta spesso poco agevole.
A tal proposito si riporta un estratto dell’articolo pubblicato su www.fiscomania.com il 19 Novembre del 2019 che in maniera egregia spiega le differenze tra vendita diretta ed indiretta di ebook ed il loro inquadramento fiscale.
Cessione diretta e indiretta differenze
Una volta creato il libro sotto forma di edizione digitale (ebook), l’autore spesso si chiede quale sia la migliore modalità con la quale effettuare la vendita di ebook al pubblico.
Principalmente l’autore del libro si trova di fronte a due principali canali di vendita, che si differenziano da un punto di vista economico e fiscale. Mi riferisco, in particolare a:
· La cessione diretta sul proprio sito web dell’ebook da parte dell’autore;
· La cessione indiretta dell’ebook attraverso l’intermediazione di portali di vendita specializzati (il portale più famoso è sicuramente Amazon).
Gli aspetti fiscali legati alla cessione di un ebook sul proprio sito web
La modalità di vendita dell’ebook direttamente sul tuo sito ti consente di avere il totale controllo di tutte le fasi del processo di vendita. …. Il principale “problema” della vendita diretta di ebook in maniera diretta riguarda gli aspetti commerciali e di marketing. Se non sei in grado di portare quantità ingenti di traffico sulla tua pagina web, allora le probabilità di vendere l’ebook in maniera diretta saranno assai ridotte.
Da un punto di vista fiscale la vendita diretta di un ebook al pubblico rientra nella disciplina del commercio elettronico diretto . Questo secondo quanto previsto dall’articolo 7 del Regolamento n. 282/2011. Regolamento secondo il quale rientrano nella disciplina dell’e-commerce diretto:
“i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione“
Sulla base di questa definizione la vendita di ebook sul sito web è considerata alla pari di una prestazione di servizi rientrante nella disciplina in commento. Questo significa che effettuare direttamente la vendita dell’ebook sul proprio sito rende il proprietario del sito un soggetto che esercita professionalmente un’attività commerciale. Si tratta di un’attività che deve essere obbligatoriamente effettuata attraverso l’apertura della partita IVA, l’iscrizione in Camera di Commercio, l’iscrizione alla Gestione commercianti dell’Inps. Inoltre è necessaria la presentazione della Comunicazione di inizio attività nel proprio Comune di residenza (SCIA).
Rientrando nella disciplina dell’e-commerce, la certificazione dei corrispettivi è obbligatoria soltanto per le operazioni “B2B” effettuate nei confronti di committenti soggetti passivi. Per quanto riguarda, invece, la certificazione dei corrispettivi per le operazioni di commercio elettronico diretto effettuate nei confronti di privati consumatori (rapporti “B2C“), si deve fare riferimento alla disciplina delle vendite per corrispondenza. Ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 633/72 i corrispettivi giornalieri devono essere annotati nello specifico registro (senza obbligo di certificazione telematica del corrispettivi).
La cessione di ebook non può essere attività occasionale
Se pensi che questa attività possa essere gestita esclusivamente attraverso il rilascio di una ricevuta per vendita occasionale, ti stai sbagliando…Quando si apre un sito web e si crea un’apposita pagina per la vendita di un ebook appare logico che lo scopo di tutto questo è arrivare alla vendita dell’ebook. Per questo la cessione di ebook è un’attività commerciale a tutti gli effetti, da esercitare esclusivamente con partita IVA. A nulla conta il fatto che il soggetto che ha messo in vendita l’ebook venda soltanto una o due copie del libro al mese. In alternativa, è sempre possibile sfruttare l’opportunità della cessione indiretta dell’ebook, come andiamo ad analizzare di seguito.
Aspetti fiscali legati alla vendita di ebook su portali specifici
La modalità ad oggi più utilizzata per la vendita di ebook è sicuramente la cessione indiretta. Questa modalità di vendita è prescelta dagli autori che vogliono dedicarsi totalmente alla scrittura, lasciando a terzi gli aspetti economici e di marketing. Attraverso la cessione indiretta l’autore cede a terzi il diritto di sfruttamento economico dell’opera. L’autore di un opera, infatti, ha facoltà di cedere ad altri il diritto di sfruttare economicamente quell’opera cedendola a clienti finali. Questa modalità di vendita presuppone la corresponsione di una percentuale su ogni vendita all’autore dell’opera.
I vantaggi della cessione indiretta del libro derivano dalla possibilità di non dover aprire partita IVA. Questo in quanto la disciplina legata alla cessione del diritto di autore non richiede necessariamente una partita IVA e la possibilità di non doversi dedicare direttamente ad improntare tecniche di marketing legate alla pubblicizzazione del libro in formato elettronico. In questo caso l’autore del libro è chiamato a firmare un contratto legato alla cessione dei diritti di sfruttamento dell’ebook al portale online che si occuperà della vendita. In questo modo l’autore riceverà un compenso (sotto forma di royalty) in percentuale su ogni vendita ottenuta.
Vendita indiretta di ebook: disciplina fiscale
L’autore di un ebook è titolare del diritto d’autore sull’opera dal momento stesso della sua creazione. Naturalmente per poterlo dimostrare a terzi, sarebbe necessaria l’iscrizione dell’opera alla SIAE. Lo sfruttamento del diritto d’autore non è soggetto all’applicazione dell’IVA, quindi non è assolutamente necessario aprire la partita IVA per diventare autore, pubblicare e distribuire la propria opera.
La vendita di ebook in maniera indiretta, attraverso la cessione del diritto di autore è disciplinata dalla Legge n. 633/1941. Normativa che stabilisce che l’autore di un’opera dell’ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo. Secondo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 12 della Legge n. 633/1941. Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Tale diritto si scinde in tre parti:
· Diritto di pubblicizzare l’opera;
· Diritto di utilizzare economicamente l’opera;
· Infine, diritto di rivendicare la paternità dell’opera.
Il diritto di pubblicizzare l’opera e il diritto di utilizzarla economicamente sono diritti patrimoniali, e come tali possono essere oggetto di cessione. Mentre il diritto di paternità dell’opera ha carattere personale è non può mai essere oggetto di cessione.
Tassazione dei compensi per lo sfruttamento economico del diritto di autore
I compensi percepiti dall’autore dell’opera (sia essa legata alle scienze, alla letteratura, alla musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, etc), a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore, se non sono conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale, ai fini delle imposte sui redditi, sono classificati come redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera b) del DPR n. 917/86). Quindi, l’autore di un ebook ha facoltà di fare gestire a terzi (solitamente editori o portali web dedicati), la vendita di ebook che ha scritto, percependo un reddito che è classificato fiscalmente come reddito derivante da lavoro autonomo.
Per gestire tale compenso da un punto di vista fiscale, è necessario rilasciare una ricevuta per sfruttamento di diritti di autore nei confronti del portale o dell’editore che si occupa della gestione dei diritti commerciali dell’opera. Su tali proventi derivanti dalla cessione del diritto di autore, all’autore spettano deduzioni forfettarie nella seguente misura:
· Del 25% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età pari o superiore ai 35 anni, alla data di percezione dei redditi dichiarati;
· Del 40% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età inferiore ai 35 anni.
Su tali redditi, al netto delle deduzioni sopra indicate, se l’editore o il portale web sono soggetti fiscalmente residenti in Italia, deve essere applicata da questi una ritenuta d’acconto del 20%. I soggetti tenuti ad operare la ritenuta d’acconto sono gli enti e le società indicate nell’articolo 73, comma 1, del DPR n. 917/86, le società e le associazioni indicate nell’articolo 5 del DPR n. 917/86 e le persone fisiche che esercitano imprese agricole o imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del DPR n. 917/86, le persone fisiche che esercitano arti e professioni.
Editori non residenti e ritenute
Nel caso in cui, invece, i compensi derivanti dalla cessione del diritto di autore siano corrisposti da parte di soggetti (editori o portali web) non residenti fiscalmente in Italia, la ritenuta d’acconto non deve essere applicata. Quindi il compenso confluirà per intero in dichiarazione dei redditi, ove sarà totalmente imponibile ai fini IRPEF.
L’autore che ha percepito, nel corso del periodo d’imposta, dei compensi per la cessione o concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore è obbligato (in ogni caso) a dichiarare tali compensi nella sezione III del Quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche, al rigo RL25 (mentre, l’importo della deduzione spettante deve essere indicato al rigo RL29). Questo vale sia nel caso in cui il compenso derivi da parte di editore o portale web fiscalmente residente in Italia, sia nel caso in cui lo stesso sia residente fiscalmente all’estero.
Vendere libri su portali online e apertura della partita iva per self publishing
La disciplina legata alla vendita indiretta dell’ebook legata al diritto di autore non può essere applicata indistintamente. Presupposto indispensabile per applicare questo regime fiscale di favore è l’esistenza di un contratto siglato tra le parti che disciplina lo sfruttamento economico del diritto di autore.
Nella realtà quotidiana non è molto frequente riscontrare contratti legati allo sfruttamento economico del diritto di autore. Online ci sono moltissimi portali che si occupano di vendita di ebook di autori diversi (basti pensare ad Amazon, Ibs, Apple, bookrepubblic, e molti altri).
Dalle analisi che abbiamo fatto, su questi portali l’autore dell’ebook non riceve un contratto legato allo sfruttamento del diritto di autore. Bensì, in questi casi il contratto che viene fornito è un semplice contratto legato alla distribuzione dell’opera.
La differenza tra questo tipo di contratto (contratto di distribuzione) e quello di sfruttamento economico del diritto d’autore è che con un contratto di distribuzione non si concede a terzi alcun diritto di sfruttare l’opera. In questi casi i portali fungono soltanto da mezzo per la distribuzione dell’opera, in cambio di un corrispettivo (ovvero una commissione su ogni vendita effettuata).
Quando siamo di fronte ad un contratto di distribuzione non può rendersi applicabile la normativa sullo sfruttamento economico del diritto di autore. Questo significa, che l’attività che stiamo svolgendo è un’attività commerciale. Per questo motivo si rende obbligatoria l’apertura di una partita IVA e di tutti gli adempimenti fiscali sopra elencati per la vendita diretta.
Ti invito a prestare la massima attenzione quando stai valutando di distribuire il tuo ebook tramite portali online. Devi valutare sempre nel modo corretto il contratto che stai siglando perché in base ad esso dipenderà la disciplina fiscale che sei tenuto ad applicare. In particolare, se stai operando con un contratto di distribuzione devi tenere in considerazione i costi legati all’apertura della partita IVA ed alla sua gestione annuale, con la quale dovrai indicare i compensi percepiti (per le cessioni ai consumatori finali) nel registro corrispettivi. Inoltre, devi fare attenzione al corretto trattamento ai fini Iva per la cessione.
Applicazione dell’iva nella cessione di ebook
L’art. 1, comma 637, della Legge n. 208/2015 è intervenuto estendendo l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% (di cui alla Tabella A, parte II, n. 18), allegata al DPR n. 633/1972) alle cessioni di giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, tutte pubblicazioni identificate da codice:
· ISBN (International Standard Book Number – per i libri e prodotti affini), o
· ISSN (International Standard Serial Number – per le pubblicazioni in serie come periodici, quotidiani o riviste, annuari ecc.).
La presenza di tali codici, ha precisato l’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 20/E/2016 del 18 maggio 2016, rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per l’applicazione dell’IVA al 4%. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, per la cui individuazione occorre fare riferimento alle precedenti Circolari n. 23/E/2014 e n. 328/E/1997. Si pensi, a titolo esemplificativo di periodici diffusi on line, come gli stessi non solo debbano essere dotati del codice ISSN, ma anche essere registrati presso la cancelleria del Tribunale, avere il requisito della cadenza periodica e un contenuto divulgativo.
FONTE: www.fiscomania.com